Come ben noto, una lunga vicenda di ricorsi e modifiche normative ha distinto la fase successiva dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 che regolamenta il nuovo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha depositato tre sentenze (n. 838, n. 841, n. 842) pronunciandosi sul ricorso in opposizione ad altrettanti pronunciamenti emessi dal TAR del Lazio il 21 febbraio 2015.
Nel frattempo, dal 2015, il sistema di calcolo dell’ISEE, i relativi modelli, il software, le procedure di rilascio delle certificazioni, il sistema dei controlli incrociati sono operativi con il supporto dell’INPS.
Contro le tre sentenze del TAR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso presso il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con le tre sentenze citate all’inizio, ha respinto i ricorsi confermando le tesi della I Sezione del TAR del Lazio.
A fronte di queste Sentenze vi è stato un intervento normativo con la Legge 26 maggio 2016, n. 89 (art. 2 sexies) che ha modificato l’impianto di calcolo dell’ISEE per le persone con disabilità, in attesa di una più complessiva riforma dello strumento.
La norma prevede che:
INPS, con sue disposizioni, ha fornito indicazioni operative per l’applicazione dei nuovi criteri, rilasciando anche i nuovi modelli di dichiarazione, e previsto il ricalcolo di tutte le dichiarazioni precedentemente emesse entro il 10 settembre 2016 (Circolare INPS 25/07/2016 n. 13). Non è prevista alcuna “incombenza” a carico dei cittadini.
Le nuove dichiarazioni saranno utili a chi debba richiedere nuove prestazioni, agevolazioni, benefici. Negli altri casi continuano a valere le dichiarazioni precedenti.
Il testo della Circolare INPS 25/07/2016 n. 13 e di un Dossier riassuntivo sono disponibili nel sito HandyLex.org.
di Carlo Giacobini (Direttore responsabile di HandyLex.org)